L’origine degli alimenti in etichetta
A volte non ci pensiamo troppo ma conoscere l’origine delle materie prime di un alimento rappresenta un diritto fondamentale del consumatore, e la normativa dell’Unione Europea si è costantemente evoluta in tale direzione.
L’inganno del Made in Italy: come leggere la vera origine in etichetta
Le etichette sugli alimenti 📄 Leggi il PDF informativo
La Normativa Europea
Si tratta di un ambito complesso, poiché richiede l’equilibrio tra la libera circolazione delle merci e la corretta informazione al consumatore, due aspetti che talvolta possono entrare in conflitto.
Non vi è dubbio sull’impegno del Parlamento europeo nel valorizzare sempre più l’indicazione di origine sugli alimenti, nell’ottica della trasparenza e della tracciabilità, elementi essenziali per consentire ai cittadini una scelta d’acquisto consapevole.
Allo stato attuale della normativa in materia, si propone una sintesi del quadro normativo vigente, con particolare attenzione alle recenti novità entrate in vigore il 1° gennaio 2025.
Per esempio se oggi appare naturale trovare sull’etichetta di un alimento l’indicazione del luogo di produzione (Made in ……), non è sempre stato così.
Il Regolamento UE 1169/2011 ha rappresentato una svolta significativa, definendo con precisione le modalità corrette per comunicare al consumatore le informazioni relative ai prodotti alimentari.
Il suddetto regolamento stabilisce quali informazioni devono obbligatoriamente figurare in etichetta e, all’articolo 26, paragrafo 3, dispone che qualora il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento sia indicato ma differisca da quello del suo ingrediente primario:
– deve essere indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario;
– oppure deve essere specificato che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’alimento.
Il paese d’origine
Per comprendere appieno questa disciplina è necessario distinguere tra “paese d’origine” e “luogo di provenienza”:
– Il termine “paese d’origine” identifica l’origine dell’alimento quando:
• le merci sono interamente ottenute in un unico paese o territorio;
• le merci prodotte in più paesi sono considerate originarie del paese dove hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata o una fase importante della lavorazione.
– Il “luogo di provenienza”, invece, indica qualsiasi luogo diverso dal paese d’origine da cui proviene l’alimento.
A integrazione del Regolamento UE 1169/2011, dal 1° aprile 2020 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018,
che introduce l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione di un alimento qualora quest’ultimo riporti un’indicazione d’origine diversa.
In pratica, se l’ingrediente primario proviene da un Paese differente rispetto a quello indicato sull’etichetta per il prodotto finito, occorre specificarne chiaramente la provenienza.
Ad esempio: una crema spalmabile alle nocciole etichettata come “Made in Italy”, ma con nocciole provenienti dalla Turchia deve riportare:
– L’indicazione esplicita del Paese di origine o luogo di provenienza delle nocciole (es. Origine delle nocciole: Turchia);
– Oppure dichiarare che l’ingrediente primario ha origine/provenienza diversa rispetto all’alimento finito (nocciole non italiane).
Va sottolineato che la normativa europea sull’indicazione d’origine riguarda solo alcune categorie alimentari specifiche:
Le categorie alimentari
– Carne bovina, suina, ovina, caprina, agnello, pollame e altre specie avicole;
– Ortofrutticoli freschi;
– Uova;
– Miele;
– Pesce;
– Olio extravergine d’oliva.
L’Unione Europea continua a lavorare per estendere progressivamente questa disciplina ad un numero più ampio possibile di prodotti alimentari.
In tale contesto si inserisce il Regolamento delegato (UE) 2023/2429 entrato in vigore il 1° gennaio 2025. la normativa relativa all’indicazione d’origine si presenta articolata
Il Regolamento UE 2023/2429 integra le disposizioni del sono norme commerciali specifiche per gli ortofrutticoli e alcuni prodotti trasformati a base ortofrutticola nonché per le banane.
Tale regolamentazione si applica ai seguenti alimenti:
1. Prodotti ortofrutticoli essiccati quali: banane essiccate, agrumi secchi, fichi secchi e uve secche;
2. Frutta a guscio: mandorle amare e sgusciate, nocciole sgusciate, noci comuni sgusciate, pistacchi sgusciati, noci pecan e miscugli tropicali;
3. Alimenti di IV gamma quali funghi non coltivati, zafferano e capperi.
L’obiettivo della normativa
L’obiettivo della normativa è rafforzare la visibilità e la rilevanza dell’indicazione del Paese d’origine sull’imballaggio o etichetta degli alimenti elencati sopra.
Per iniziare, l’articolo 6 prescrive inoltre che tali informazioni siano riportate con caratteri leggibili e ben visibili su uno dei lati dell’imballaggio mediante stampa indelebile diretta oppure tramite etichetta integrata o fissata al contenitore senza indurre confusione nel consumatore.
Al netto della complessità tecnica propria dei testi legislativi europei, i consumatori sono chiamati quotidianamente a orientarsi negli acquisti alimentari.
Per questa ragione, pertanto risulta utile fornire alcune linee guida per individuare correttamente le informazioni relative all’indicazione d’origine sulle etichette degli alimenti.
L‘indicazione
L’indicazione può essere presente sia sotto forma scritta sia attraverso immagini o simboli facilmente riconoscibili, legati ad uno specifico paese o area geografica (ad esempio bandiere nazionali,oppure riferimenti iconografici come monumenti famosi).
Comunque è fondamentale che tali simbolismi risultino immediatamente chiari al consumatore medio affinché possano supportarlo efficacemente nella decisione d’acquisto.
Ad ogni modo, si raccomanda inoltre una lettura attenta delle etichette soprattutto alla fine della lista ingredienti dove possono comparire precisazioni,
specifiche riguardo all’origine degli ingredienti principali (come nell’esempio precedente relativo alle nocciole turche).
Conoscere ed interpretare correttamente queste informazioni rappresenta un elemento cruciale per garantire trasparenza nel settore agroalimentare ed esercitare consapevolmente i propri diritti come consumatori.
Le domande frequenti (FAQ)
Come verificare l’origine degli alimenti in etichetta? Per controllare la provenienza di un cibo devi leggere attentamente l’etichetta sul retro. Cerca le diciture obbligatorie sul paese d’origine o sul luogo di provenienza. Fai particolare attenzione alle scritte in piccolo alla fine della lista degli ingredienti: è lì che i produttori devono specificare se l’ingrediente principale viene dall’estero.
Quando è obbligatoria l’origine degli alimenti in etichetta? L’indicazione è obbligatoria per legge solo su alcune categorie specifiche: carne (bovina, suina, ovina, caprina, pollame), frutta e verdura fresche, uova, miele, pesce e olio extravergine d’oliva. Dal 1° gennaio 2025, l’obbligo è stato esteso anche alla frutta a guscio sgusciata, alla frutta essiccata (come le banane) e ai prodotti di IV gamma come i funghi non coltivati e lo zafferano.
Cosa si intende per origine dell’ingrediente primario? L’ingrediente primario è quello che rappresenta più del 50% di un alimento o che il consumatore associa solitamente al nome del prodotto (come le nocciole in una crema spalmabile). Se questo ingrediente proviene da un paese diverso rispetto a quello in cui il prodotto è stato confezionato, l’etichetta deve indicare chiaramente la sua reale provenienza straniera.
Che differenza c’è tra paese d’origine e luogo di provenienza? Il paese d’origine indica il luogo in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o dove ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Il luogo di provenienza, invece, indica qualsiasi area geografica diversa dal paese d’origine da cui l’alimento è stato spedito per la vendita.
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